N O V I T À DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022. N. 149 Se noti malfunzionamenti o imperfezioni,per favore, segnala l’inconveniente. |
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CHE COS’È LA MEDIAZIONE?
È un modo per dirimere una lite, prima andavi in Tribunale ed attendevi tempi lunghi. Con la mediazione, andrai davanti al tuo mediatore e risolverai la lite in tempi brevissimi. Lì, in pratica, raggiungerai un accordo che una volta firmato dovrà essere rispettato senza ritardo e senza nessuna esitazione.
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- Perché la legge stabilisce che la mediazione è obbligatoria in moltissimi casi, cioè non puoi rivolgerti al Giudice se prima non hai tentato di dirimere la lite bonariamente innanzi ad un professionista che avrà il compito di mediare e raggiungere un accordo che tuteli e soddisfi gli interessi delle parti.
- Perché ti da soluzioni rapidissime, concrete ed a costi contenuti.
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
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Vorresti avviare un procedimento di mediazione ma non sai quanto ti costerà?
Facciamo insieme il calcolo (aggiornato al D.M. 24 ottobre 2023, n. 150):
PARTE PRIMA: DATI UTILI AL CALCOLO DELLE SPESE INIZIALI
1: la mediazione è obbligatoria (o demandata dal giudice) o volontaria?
VOLONTARIA
OBBLIGATORIA
2: a quanto ammonta il valore della lite?
4bis: inserisci il valore se questo è maggiore di 5 milioni di euro:
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
3: come sarà convocata la parte convenuta?
- Con N. RACCOMANDATA NAZIONALE [€. 10,00 cad.]
- Con N. RACCOMANDATA 1 (UNO) [€. 15,00 cad.]
- A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - Nessun costo
CALCOLO SPESE | SENZA IVA | CON IVA (22%) |
SPESE VIVE | €. 0 | €. 0 |
SPESE DI AVVIO | €. 0 | €. 0 |
SPESE DI MEDIAZIONE | €. 0 | €. 0 |
TOTALE SPESE DI AVVIO | €. 0 | €. 0 |
PARTE SECONDA: DATI UTILI AL CALCOLO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
4: Il procedimento è terminato:
AL PRIMO INCONTRO
IN UN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO
5: Accordo:
RAGGIUNTO
NON RAGGIUNTO
6: Maggiorazione:
%
Entro un massimo del 20% e su accordo delle parti, l’organismo può applicare una maggiorazione in base a: - durata di ciascun incontro; - numero di incontri; - esperienza e competenza del mediatore designato; - impegno del mediatore in rapporto alla complessità delle questioni trattate e al numero delle parti.
Agevolazioni fiscali
Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell›imposta di registro entro € 100.000, per valori maggiori l›imposta ’ dovuta solo per la parte eccedente.
Credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
Credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
Patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
Patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
Le norme essenziali che governano il settore sono contenute nei due capisaldi, il
D.Lgs 28/2010 ed i D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 riportati
alla sinistra di questa pagina, nella sezione "Normativa".
A ciò si aggiungono alcune interessanti novità conseguentemente introdotte ed alle
quali presumibilmente altre saranno aggiunte, in rapporto alla continua evoluzione che l’istituto
della mediaconciliazione acquisterà nel tempo.
In particolare con il maxiemendamento dell’agosto 2011, l’art. 5, comma 8 del D.Lgs. 28/2010 è stato integrato con l’introduzione di una sanzione per coloro che, essendo convocati, non partecipano al procedimento. Rappresenta, nelle intenzioni del legislatore, una sorta di incentivazione ed elemento di tipo sanzionatorio nei casi di mancata e non giustificata assenza al procedimento di mediazione.
Alcuni precedenti in letteratura stanno già nascendo. A titolo di esempio, la sezione "Normativa" presente nell’elenco a fianco, riporta la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 09/05/2012. Sempre nello stesso periodo (agosto 2011), previsto dal D.M. 145/2012, è stato introdotto il tirocinio assistito, obbligatorio per i mediatori, nei bienni successivi alla data di iscrizione, allo scopo di perfezionare e potenziare le abilità professionali nell’espletamento di tale delicata funzione.
Probabilmente questa sezione sarà destinata ad ampliarsi se, come sembra, l’istituto della mediazione, nelle intenzioni del legislatore e nella coscienza dei soggetti interessati, acquisterà un valore sempre più preminente.
- 17 dicembre 2016: Sentenza del Tribunale di Vasto: Rifiuto ingiustificato di prendere parte alla mediazione.
- 23 aprile 2016: Sentenza del Tribunale di Vasto: Rifiuto oppostro a proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
- 25 giugno 2012: Sentenza del tribunale di Siena: La mancata partecipazione in mediazione è frode alla legge.
- Mediatori: In modulistica tutti i documenti per l’iscrizione.
- articolo da "La Repubblica" (novembre 2018)
- articolo da "La Repubblica" (novembre 2017)
- Convegno Lions Club (dicembre 2011)
- Italia Oggi (novembre 2011)
- 1) Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione?
- La mediazione è il procedimento, che ha inizio con l’istanza e che termina con la risoluzione della controversia con esito positivo oppure con esito negativo. La conciliazione è la risoluzione della controversia in seguito allo svolgimento dell’attività di mediazione, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti.
- 2) C’è differenza tra mediazione ed arbitrato?
- La differenza è sostanziale. L’arbitrato è una sorta di processo per la definizione di una controversia, in deroga alla giurisdizione ordinaria. L’arbitrato termina con una decisione degli arbitri che avrà carattere vincolante per le parti. La mediazione è svolta da un terzo imparziale (il mediatore) il cui compito consiste nell’assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, il mediatore può formulare una proposta per la risoluzione della lite la quale potrà essere accettata o meno dalle parti in lite: non rientra nei suoi compiti la definizione di pareri vincolati rispetto alle parti in lite.
- 3) In quali casi il procedimento di mediazione risulta obbligatorio?
- Nei casi espressamente citati dall’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti [soppresso]
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi bancari e finanziari
- Nei casi espressamente citati dall’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero:
- 4) Quanto costa un procedimento di mediazione?
- Le spese relative ad un procedimento di mediazione sono proporzionali al valore della lite e possono dipendere dalla tabella ministeriale delle indennità oppure dalla tabella espressamente adottata dall’Organismo di mediazione a seconda che il procedimento sia di natura obbligatoria o volontaria.
La differenza tra procedimento obbligatorio e volontaria è indicata al punto precedente.
Le tabelle delle indennità sono indicate in questo stesso sito al link: Tabella valore lite.
Il calcolo del costo di una mediazione si può effettuare cliccando sul pulsante «I COSTI» nella barra di navigazione sopra riportata.
- Le spese relative ad un procedimento di mediazione sono proporzionali al valore della lite e possono dipendere dalla tabella ministeriale delle indennità oppure dalla tabella espressamente adottata dall’Organismo di mediazione a seconda che il procedimento sia di natura obbligatoria o volontaria.
- 5) Come si fa ad avviare una mediazione?
- 1. Si presenta l’istanza di mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia (ad esempio ADR CEL Srl).
2. Nel caso in cui la stessa istanza sia presentata presso due organismi diversi sarà data priorità a quella inoltrata per prima (fa fede la data e l’ora di presentazione della domanda).
3. Nei 30 giorni successivi al deposito della domanda, l’Organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro dandone comunicazione alle parti.
4. Alla data e nella sede fissata dall’Organismo di mediazione, il mediatore incaricato svolgerà il tentativo di conciliazione.
- 1. Si presenta l’istanza di mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia (ad esempio ADR CEL Srl).
- 6) In quale modo il mediatore cerca di risolvere una lite?
- Il mediatore è designato dall’Organismo di mediazione secondo criteri di assoluta imparzialità e rispondenza tecnica e professionale a seconda del caso in esame.
Egli convoca le parti in lite in sessioni che possono essere riservate o congiunte e svolge tutte le azioni possibili per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Egli può fissare più incontri tra le parti durante il corso della mediazione purché rispetti la durata massima di 120 giorni per la conclusione del procedimento. In fase di svolgimento del processo di mediazione può, inoltre, formulare una proposta per la risoluzione della controversia che le parti in lite possono decidere di accettare o meno. Ciascun procedimento termina sempre con la stesura di un verbale redatto dal mediatore incaricato.
- Il mediatore è designato dall’Organismo di mediazione secondo criteri di assoluta imparzialità e rispondenza tecnica e professionale a seconda del caso in esame.
- 7) Come si sceglie l’organismo di mediazione?
- La scelta dell’organismo di mediazione può avvenire in diversi modi:
Nel caso in cui sia espressamente indicato in una clausola contrattuale, la scelta è obbligata: l’istanza va presentata presso l’Organismo eletto in fase di stesura del contratto.
In tutti gli altri casi si può procedere ad una scelta congiunta, ovvero le parti in lite, di comune accordo, presentano la domanda presso lo stesso Organismo di mediazione oppure ad una scelta separata, ovvero ciascuna parte in lite si rivolge presso un dato Organismo di mediazione. In questo caso la mediazione avrà luogo presso l’Organismo presso il quale la domanda è stata presentata per prima, in ordine di tempo.
- La scelta dell’organismo di mediazione può avvenire in diversi modi:
- 8) Chi sceglie il mediatore?
- La scelta del mediatore spetta all’Organismo di mediazione secondo criteri fissati nel proprio regolamento interno che, a sua volta è soggetto all’approvazione del Ministero della Giustizia. In genere i criteri di scelta sono dettati dal principio di "rotazione" e a quelli di "competenza" per materia del contendere.
- 9) Si può scegliere un particolare mediatore per la gestione della propria controversia?
- Le parti in lite possono indicare un particolare mediatore, operante presso l’Organismo di mediazione adito ma solo su decisione congiunta. Ovvero le parti possono solo di comune accordo scegliere un dato Organismo di mediazione, indicando allo stesso tempo un dato mediatore iscritto presso quell’Organismo. Solo mediante una scelta congiunta, infatti, è possibile preservare il principio di imparzialità del mediatore nel procedimento di mediazione.
- 10) La mediazione è di natura pubblica?
- Al contrario, la mediazione si svolge in forma così privata che solo il mediatore e le parti in lite possono presenziarvi. Di più: il mediatore ha l’obbligo della riservatezza in merito alle dichiarazioni rese durante il dibattimento oltre alle informazioni acquisite durante lo svolgersi dell’intero procedimento.
- 11) Quali sono le conseguenze in seguito al raggiungimento di un accordo?
- Il processo di mediazione si può concludere con un accordo in modo spontaneo, con un accordo in seguito ad una proposta formulata autonomamente dal mediatore incaricato, ovvero con un accordo in seguito ad una proposta formulata dal mediatore su richiesta delle parti in lite. In ogni caso, il mediatore incaricato redige un verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo e, nel caso, i contenuti della proposta formulata. Su iniziativa delle parti, inoltre, il verbale può essere omologato presso il Tribunale, operazione in seguito alla quale l’accordo acquisisce efficacia esecutiva.
- 12) Quali sono le conseguenze in seguito al NON raggiungimento di un accordo?
- Il mancato raggiungimento dell’accordo, come pure la mancata adesione da parte dei convenuti, pongono termine al procedimento di mediazione in seguito al quale il mediatore incaricato provvederà a redigere il verbale di mancata conciliazione. Tale verbale potrà risultare utile in caso di eventuale successivo giudizio.
- 13) L’adesione ad una chiamata in mediazione è obbligatoria?
- Non è obbligatoria. Tuttavia è strettamente consigliata sia l’adesione che la successiva partecipazione al processo di mediazione, al fine di giungere alla conclusione bonaria della controversia.
A tale proposito ricordiamo che il D. Lgs. 4/3/2012, art. 8, comma5, recita, tra l’altro: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (mediazione obbligatoria), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
- Non è obbligatoria. Tuttavia è strettamente consigliata sia l’adesione che la successiva partecipazione al processo di mediazione, al fine di giungere alla conclusione bonaria della controversia.
- 14) Cosa accade se si avvia un procedimento giudiziario senza prima aver tentato la conciliazione?
- In fase di prima udienza il giudice rileva, d’ufficio, che il procedimento giudiziario dovrà essere conseguente all’espletamento del tentativo di conciliazione:
1. nel caso in cui la mediazione sia iniziata ma non conclusa fissa la successiva udienza in data successiva alla scadenza del termine per la conclusione della mediazione;
2. nel caso in cui la mediazione non sia stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. In caso contrario, la stessa parte, o la controparte in giudizio, potrà eccepire l’improcedibilità del procedimento giudiziario per la mancanza dell’espletamento del tentativo di conciliazione, ciò va fatto tempestivamente, pena la decadenza.
- In fase di prima udienza il giudice rileva, d’ufficio, che il procedimento giudiziario dovrà essere conseguente all’espletamento del tentativo di conciliazione:
- 15) Bisogna essere accompagnati dal proprio avvocato agli incontri di mediazione?
- Fino all’adozione della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, la presenza di un patrocinante non era obbligatoria, essendo il procedimento di mediazione informale e svincolato da carattere giudiziale.
Dal 9 agosto 2013, la presenza dell’avvocato è divenuta obbligatoria, come si evince dall’articolo 5, comma 1-bis che recita:
"Chi intende esercitare in giudizio un’azione … omissis ..., è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione … omissis.
È anche possibile delegare un proprio rappresentante nel procedimento, purché munito di opportuna procura speciale di mediazione.
Nella nostra sezione "Modulistica" è possibile recuperare un modello di procura espressamente predisposto.
- Fino all’adozione della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, la presenza di un patrocinante non era obbligatoria, essendo il procedimento di mediazione informale e svincolato da carattere giudiziale.
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