DDL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Emendamento
Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:
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Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 5, comma 1, è sostituto dal seguente: «1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
- dopo le parole «Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore» e prima delle parole «può formulare una proposta di conciliazione.», sono inserite le seguenti: «, se le parti sono assistite da un avvocato,».
- L’emendamento ripristina l’istituto della mediazione obbligatoria, a seguito della decisione della Corte Costituzionale di dichiararne l’incostituzionalità sotto il profilo dell’eccesso di delega. Infatti, la censura riguarda solo un aspetto formale e non anche sostanziale dell’obbligatorietà, per cui non preclude la possibilità di introdurla nuovamente nel nostro ordinamento. In particolare, la norma proposta reintroduce la mediazione obbligatoria per le stesse tipologie di controversie contemplate nel d.lgs. n. 28/2010, ma, a differenza di quest’ultimo, ne circoscrive l’efficacia fino al 31 dicembre 2017. In un Paese come l’Italia, ad alto tasso di litigiosità e con scarsa propensione all’utilizzo dei meccanismi di soluzione delle liti alternativi al giudizio, la mediazione obbligatoria costituisce uno strumento fondamentale per radicare una diversa cultura basata su un differente approccio, da parte di cittadini e imprese, nella gestione della conflittualità. Infatti, l’obbligatorietà è l’unico strumento in grado di diffondere la conoscenza dell’istituto e incentivarne l’utilizzo, con inevitabili effetti positivi sul funzionamento del sistema giudiziario e sulla competitività del Paese. Peraltro, sul piano giuridico, la mediazione obbligatoria non costituisce una limitazione del diritto di agire in giudizio. Infatti, la Corte di Giustizia ha spesso ribadito che la previsione di un tentativo obbligatorio di composizione stragiudiziale delle controversie non lede il diritto di difesa, se risulta proporzionata agli obiettivi cui la stessa tende. Inoltre, il profilo dell’obbligatorietà è ammesso dalla Direttiva europea di riferimento (n. 52/2008), che lascia liberi gli Stati membri di adottare misure in tal senso Come affermato dalla Commissione europea nelle osservazioni inviate alla Corte di Giustizia (nell’ambito del procedimento avviato dal Giudice di Pace di Mercato San Severino), la mediazione obbligatoria delineata dal Legislatore del 2010 risultava pienamente in linea con i parametri europei. Infatti, l’istituto presentava caratteri non preclusivi del diritto di azione (durata massima della procedura di 4 mesi; agevolazioni fiscali e riduzioni dell’indennità di mediazione) e risultava proporzionato rispetto all’obiettivo di migliorare il funzionamento del nostro sistema giudiziario civile. Peraltro, il Parlamento Europeo ha evidenziato che in Italia la previsione della mediazione obbligatoria aveva prodotto risultati importanti nella promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e che tali risultati dimostrano come l’istituto contribuisca a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario italiano. Infatti, il 77& delle mediazioni avviate da marzo 2011 ad oggi è frutto della condizione di procedibilità e la metà di questi procedimenti ha avuto esito positivo: circa 24 mila accordi – su 48 mila procedure cui le parti hanno partecipato – vale a dire altrettanti procedimenti civili in meno. Al fine di allineare ulteriormente la disciplina italiana ai principi europei di riferimento, l’emendamento limita la possibilità del mediatore di formulare la proposta al caso in cui le parti siano assistite dall’avvocato. Infatti, il rifiuto della proposta può avere rilevanti effetti economici nel successivo giudizio (art. 13, d.lgs n. 28/2010), per cui l’assistenza dell’avvocato è giustificata in considerazione dell’esigenza di rafforzare le garanzie riconosciute alle parti.