Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto
la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel
loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione
e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.
Ai fini del codice di condotta, per
mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più
parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con
l’assistenza di un terzo (in prosieguo: ”il mediatore”).
L’adesione al codice di condotta non pregiudica
l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.
Le organizzazioni che
forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di
servizi di mediazione che offrono, nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione
adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme
pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare
l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione
del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di
remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria
remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un
conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette
circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore
per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la
mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di
informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come
tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di
mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in
modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni
dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore
e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili
squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché
l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la
mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il
mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare
le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla
competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi
su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi
momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza,
informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità
di rendere l’accordo esecutivo.