- Per il primo incontro le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
- L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
- ► Tabella A (articolo 28, D.M. 150 2023)
- per le materie obbligatorie
- Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
- Gli importi sono già decurtati di 1/5 (materia obbligatoria)
Valore della lite | Spese di Avvio |
Spese di Mediazione |
TOTALE |
---|---|---|---|
Fino a € 1.000 | 32,00 € | 48,00 € | 80,00 € |
Da € 1.001 a € 50.000 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € |
Superiore a € 50.000 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € |
Indeterminato basso (fino a € 1.000) | 88,00 € | 48,00 € | 136,00 € |
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) | 88,00 € | 96,00 € | 184,00 € |
Indeterminato alto (superiore a € 50.000) | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € |
- *Spese avvio procedimento IVA esclusa dovute:
- da ciascuna parte istante all’avvio del procedimento
- da ciascuna parte aderente all’adesione
- ► Tabella B (articolo 28, D.M. 150/2023)
- per le materie volontarie
- Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
Valore della lite | Spese di Avvio |
Spese di Mediazione |
TOTALE |
---|---|---|---|
Fino a € 1.000 | 40,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
Da € 1.001 a € 50.000 | 75,00 € | 120,00 € | 195,00 € |
Superiore a € 50.000 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € |
Indeterminato basso (fino a € 1.000) | 110,00 € | 60,00 € | 170,00 € |
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) | 110,00 € | 120,00 € | 230,00 € |
Indeterminato alto (superiore a € 50.000) | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € |
- *Spese avvio procedimento IVA esclusa dovute:
- da ciascuna parte istante all’avvio del procedimento
- da ciascuna parte aderente all’adesione
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui alla tabella A (o B)
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità
all’articolo 30 (cfr. Tabella C).
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal
giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di
mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Art. 28 D.M. 150/2023.
- ► Tabella C (allegato "TABELLA" al D.M. 150/2023)
- articolo 31, comma 1 D.M. 150/2023
- Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
- Gli importi sono già decurtati di 1/5 (materia obbligatoria)
Valore della lite | Spese (minimi) |
Spese (massimi) |
---|---|---|
Fino ad euro 1.00000 | 64,00 € | 128,00 € |
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 | 128,00 € | 232,00 € |
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 | 232,00 € | 352,00 € |
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 | 352,00 € | 576,00 € |
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 | 576,00 € | 960,00 € |
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 | 960,00 € | 1.200,00 € |
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 | 1.200,00 € | 2.000,00 € |
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 | 2.000,00 € | 3.120,00 € |
da euro 500.001,00 a euro 1.500,000,00 | 3.120,00 € | 3.680,00 € |
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 | 3.680,00 € | 5.200,00 € |
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 | 5.200,00 € | 8.000,00 € |
- Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
- Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00
- *Spese procedimento IVA esclusa dovute:
- da ciascuna parte istante al termine del procedimento
- da ciascuna parte aderente al termine del procedimento
In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spesedi mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, sono calcolate in conformità alla tabella C,
detratti gli importi previsti dall’articolo 28 (cfr. tabella A o B), comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella C, detratti gli importi
previsti dall’articolo 28, comma5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primoe si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate,rispettivamente,
secondo la tabella C, detratti gli importi previsti dall’articolo 28.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità delladomanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo oquando è demandata
dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformitè al presente articolo (30), sono ridotte di un quinto.
Art. 30 D.M. 150/2023.