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Presidente: Dott. Andrea Castaldo
Segretario: Roberto Gaetano

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    ADR – CEL S.r.l. - Tabelle indennità di mediazione    


Valore della lite Spese di
Avvio
Spese di
Mediazione
TOTALE
Fino a € 1.000 32,00 € 48,00 € 80,00 €
Da € 1.001 a € 50.000 60,00 € 96,00 € 156,00 €
Superiore a € 50.000 88,00 € 136,00 € 224,00 €
Indeterminato basso (fino a € 1.000) 88,00 € 48,00 € 136,00 €
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) 88,00 € 96,00 € 184,00 €
Indeterminato alto (superiore a € 50.000) 88,00 € 136,00 € 224,00 €
  • *Spese avvio procedimento IVA esclusa dovute:
  • da ciascuna parte istante all’avvio del procedimento
  • da ciascuna parte aderente all’adesione


Valore della lite Spese di
Avvio
Spese di
Mediazione
TOTALE
Fino a € 1.000 40,00 € 60,00 € 100,00 €
Da € 1.001 a € 50.000 75,00 € 120,00 € 195,00 €
Superiore a € 50.000 110,00 € 170,00 € 280,00 €
Indeterminato basso (fino a € 1.000) 110,00 € 60,00 € 170,00 €
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) 110,00 € 120,00 € 230,00 €
Indeterminato alto (superiore a € 50.000) 110,00 € 170,00 € 280,00 €
  • *Spese avvio procedimento IVA esclusa dovute:
  • da ciascuna parte istante all’avvio del procedimento
  • da ciascuna parte aderente all’adesione

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui alla tabella A (o B)
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30 (cfr. Tabella C). Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Art. 28 D.M. 150/2023.



Valore della lite Spese
(minimi)
Spese
(massimi)
Fino ad euro 1.00000 64,00 € 128,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 128,00 € 232,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 232,00 € 352,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 352,00 € 576,00 €
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 576,00 € 960,00 €
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 960,00 € 1.200,00 €
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 1.200,00 € 2.000,00 €
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 2.000,00 € 3.120,00 €
da euro 500.001,00 a euro 1.500,000,00 3.120,00 € 3.680,00 €
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 3.680,00 € 5.200,00 €
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 5.200,00 € 8.000,00 €
  • Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
  • Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00
  • *Spese procedimento IVA esclusa dovute:
  • da ciascuna parte istante al termine del procedimento
  • da ciascuna parte aderente al termine del procedimento

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spesedi mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, sono calcolate in conformità alla tabella C, detratti gli importi previsti dall’articolo 28 (cfr. tabella A o B), comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella C, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primoe si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate,rispettivamente, secondo la tabella C, detratti gli importi previsti dall’articolo 28. Quando la mediazione è condizione di procedibilità delladomanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo oquando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformitè al presente articolo (30), sono ridotte di un quinto.
Art. 30 D.M. 150/2023.


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