Ai sensi dell’Art. 18, comma 2, lettera f) del D.M. 180/2010, attuativo del D. Lgs. 28/2010 è possibile diventare esperto nella gestione e risoluzione delle controversie civili e commerciali.
Occorre sostenere un corso erogato da un organismo abilitato presso il Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per conciliatori. Per mezzo dell’attestato conseguito, insieme al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18/10/2010 n. 180, è possibile richiedere l’iscrizione presso le liste dei mediatori di organismi pubblici e privati. Se sei già in possesso dell’attestato, vai alla sezione modulistica per un elenco degli altri documenti da consegnare insieme alla domanda di iscrizione all’elenco dei Mediatori di ADR CEL.
Tutti coloro in possesso di un diploma di laurea, anche triennale. Gli iscritti agli Ordini o ai Collegi Professionali, anche se non in possesso del diploma di laurea.
L’istituto della mediazione civile e commerciale, oltre alla già collaudata conciliazione stragiudiziale delle controversie(ADR), l’uso degli strumenti extragiudiziali di gestione dei conflitti, per l’iscrizione agli organismi di mediazione pubblici e privati e di accreditamento presso il Servizio di Mediazione delle Camere di Commercio.
Di seguito si riporta il contenuto dell’art. 6 del D.M. 18 ottobre 2010 , n. 180, (al quale si rimanda per maggiori informazioni), contenente disposizioni circa i Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore; si leggano in particolare il comma 2, 3, 4:
Art. 6 Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo
svolgimento del servizio.
2. L’elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del
registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3,
lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione
idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da
professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.